TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 6.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Art. 6.
(Disposizioni per l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni necessarie per assicurare l'esecuzione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificati dall'articolo 5 della presente legge. Con il medesimo regolamento può essere anche prevista la costituzione, con decreto del Ministro dei trasporti, di un comitato consultivo tecnico-scientifico per lo studio, l'individuazione e il periodico aggiornamento delle caratteristiche tecnico-operative dei test da utilizzare per la rilevazione dello stato di idoneità alla guida di veicoli in conseguenza dell'assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché dei parametri di riferimento da porre a base di tale rilevazione.

      1. Identico.

        2. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.